Cassazione civile Sez. III sentenza n. 3617 del 24 maggio 1988

(1 massima)

(massima n. 1)

L'atto di riassunzione della causa in sede di rinvio, il quale introduce un'autonoma fase del giudizio soggetta all'applicazione delle norme riguardanti il corrispondente procedimento di primo o di secondo grado, deve contenere tutti gli elementi richiesti dagli artt. 163 e 163 bis c.p.c. ed č soggetto alle nullitā previste dal successivo art. 164, con la conseguenza che la nullitā dell'atto per assoluta indeterminatezza della domanda di merito comporta non l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 393 c.p.c., ma l'improponibilitā della stessa, il cui difetto non č surrogabile con le pronunce contenute nella sentenza di rinvio.

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