Cassazione civile Sez. II sentenza n. 6077 del 16 giugno 1990

(1 massima)

(massima n. 1)

Il giudice di rinvio, il quale ritenga definitivamente soccombente la parte vittoriosa in cassazione, non può condannare la controparte alla restituzione delle somme riscosse a titolo di spesa, in forza della sentenza cassata, ma deve detrarre dall'ammontare complessivo delle spese liquidate a carico del soccombente l'importo dal medesimo in precedenza versato.

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