Cassazione civile Sez. III sentenza n. 15031 del 27 novembre 2001

(1 massima)

(massima n. 1)

La cassazione della sentenza impugnata, per inammissibilità di una domanda nuova in appello integra un'ipotesi di cassazione senza rinvio e, pertanto, la competenza a conoscere delle domande di restituzione e di ogni altra conseguente alla cassazione della sentenza — come quella relativa al capo sulle spese in conseguenza dell'accoglimento in appello della domanda inammissibile — spetta al giudice che ha pronunciato la sentenza cassata, a norma dell'art. 389 c.p.c.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.