Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 10174 del 10 maggio 2011

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di giurisdizione, sulle domande di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione di sentenza cassata per difetto di giurisdizione, con rimessione delle parti al giudice amministrativo, sussiste la giurisdizione di quest'ultimo, configurandosi la fattispecie della "cassazione con rinvio", in relazione alla quale l'art. 389 c.p.c. prevede la competenza del giudice di rinvio a conoscerne. (Principio enunciato in una fattispecie di pagamento in esecuzione di un lodo arbitrale impugnato per nullitą davanti alla corte d'appello la cui sentenza sul merito era stata cassata dalle S. U. per difetto di giurisdizione del giudice ordinario).

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.