Cassazione civile Sez. III sentenza n. 1441 del 17 febbraio 1997

(1 massima)

(massima n. 1)

Il principio per cui la consumazione del diritto di impugnazione che determina l'improponibilitą del ricorso per Cassazione si verifica soltanto se interviene una declaratoria di inammissibilitą o di improcedibilitą del precedente ricorso (art. 387 c.p.c.), comporta che in difetto di una tale dichiarazione deve ritenersi ritualmente proposto un nuovo ricorso (in sostituzione e non ad integrazione del precedente), nel termine breve decorrente dalla notificazione della prima impugnazione, atteso che detta notifica deve ritenersi equivalente alla notificazione della sentenza, quale atto avente analogo grado di certezza formale e legale.

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