Cassazione civile Sez. III sentenza n. 8057 del 14 giugno 2001

(1 massima)

(massima n. 1)

L'art. 386 c.p.c. dispone che la decisione sulla giurisdizione è determinata dall'oggetto della domanda e, quando prosegue il giudizio, non pregiudica le questioni sulla pertinenza del diritto, pertanto la statuizione sulla giurisdizione non deve confondersi con la decisione sul merito, né, in particolare, la giurisdizione può essere determinata secundum eventum litis; sicché, in linea di principio, non esiste contraddizione logico-giuridica in una sentenza che, sulla base della qualificazione del rapporto dedotto in causa, affermi la giurisdizione del giudice che l'ha espressa e, in un momento logicamente successivo, valutando le risultanze dell'istruttoria svolta, neghi la sussistenza in concreto del rapporto stesso. (Nella specie la Corte del merito aveva affermato la propria giurisdizione sulla base della causa petendi prospettata dalla parte attrice che aveva invocato la sussistenza di un proprio diritto soggettivo, fondato su un provvedimento della P.A., successivamente la stessa Corte aveva rigettato la domanda nel merito, ritenendo che l'invocato provvedimento era soltanto un atto endoprocedimentale e non un provvedimento costitutivo di diritto soggettivo a favore della parte attrice; la S.C., formulando il sopra esteso principio, ha rigettato il ricorso, confermando la statuizione di merito).

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