Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 12607 del 8 luglio 2004

(1 massima)

(massima n. 1)

La pronuncia sulla giurisdizione esige il preventivo controllo della costituzione del rapporto processuale dinanzi alla Corte di cassazione, con la notificazione del ricorso alle parti del giudizio a quo trattandosi di requisito dell'ammissibilitą del ricorso stesso, non anche il controllo dell'integritą del contraddittorio nelle precorse fasi del processo; con la statuizione sulla giurisdizione, infatti, ai sensi dell'art. 386 c.p.c., si identifica il giudice che deve conoscere del rapporto controverso, senza alcun pregiudizio, oltre che per il merito, anche per la problematica attinente all'ammissibilitą ed alla proponibilitą della domanda, nella quale č incluso il quesito dell'eventuale esigenza di impartire l'ordine di cui all'art. 102, secondo comma, c.p.c. in caso di mancata citazione di un litisconsorte necessario.

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