Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 10578 del 5 novembre 1990

(1 massima)

(massima n. 1)

Con riguardo al giudizio di cassazione, la norma dell'art. 379, terzo comma, c.p.c., che attribuisce al pubblico ministero il diritto di esporre le sue motivate conclusioni dopo l'esposizione delle difese delle parti, manifestamente non č in contrasto con l'art. 24, secondo comma, Cost., atteso che il detto ordine di discussione (giustificato dalla posizione di parte privata propria del ricorrente) non lede il diritto di difesa e tenuto altresė conto delle possibilitā degli avvocati delle parti di presentare, ai sensi dell'ultimo comma dello stesso art. 379, brevi osservazioni per iscritto sulle conclusioni del pubblico ministero.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.