Cassazione civile Sez. V sentenza n. 27964 del 21 dicembre 2011

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel giudizio di cassazione, non sono ammissibili scritti difensivi consegnati dalle parti al cancelliere nel giorno fissato per l'udienza e prima dell'inizio della stessa, denominati "note di udienza", non potendo essere né equiparati a memorie di parte ex art. 378 c.p.c., perché depositati oltre il termine previsto da quest'ultima norma, né assimilati alle osservazioni sulle conclusioni del P.G., di cui all'ultimo comma dell'art. 379 c.p.c., in quanto consegnati prima della chiamata della causa e, quindi, precedenti all'esposizione delle conclusioni del p.g..

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.