Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 354 del 4 maggio 1988

(1 massima)

(massima n. 1)

La mancanza dei motivi — che ai sensi dell'art. 375 c.p.c. comporta il rigetto del ricorso per cassazione in camera di consiglio — va individuata non nella omessa indicazione dei motivi (che determina l'inammissibilità a termini dell'art. 366 n. 4 c.p.c.) o nella loro manifesta infondatezza, ma quando il raffronto tra il contenuto sostanziale del ricorso e quello della sentenza impugnata è sufficiente ad evidenziare che le censure sono estranee alla tipologia legale prevista dall'art. 360 c.p.c. ed, in particolare, quando sotto l'apparente denuncia di violazione di legge o di vizi della motivazione, si tende ad ottenere dalla Corte di cassazione un riesame del merito della controversia.

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