Cassazione civile Sez. I sentenza n. 16121 del 22 luglio 2011

(1 massima)

(massima n. 1)

La liquidazione delle spese della procedura incidentale di sospensione dell'esecuzione della sentenza, prevista dall'art. 373 c.p.c., spetta al giudice di legittimitą e non al giudice di appello (ad eccezione della cassazione con rinvio al giudice del merito, al quale competerą la regolazione delle spese anche del giudizio di cassazione); pertanto, č inammissibile il ricorso straordinario per cassazione proposto dalla parte soccombente avverso il provvedimento - assunto in sede di reiezione dell'istanza di sospensione dell'esecuzione della sentenza gravata di ricorso per cassazione - di condanna alle spese, poiché, per la sua natura provvisoria, esso č destinato ad essere assorbito all'esito del giudizio di legittimitą in cui, con la decisione definitiva, verranno individuate le effettive posizioni delle parti, quali vittoriose o soccombenti e potrą essere richiesta la liquidazione o la ripetizione delle spese.

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