Cassazione civile Sez. III sentenza n. 13011 del 31 maggio 2006

(1 massima)

(massima n. 1)

L'art. 372 c.p.c., che consente la produzione nel giudizio di legittimitā dei documenti relativi alla nullitā della sentenza impugnata, si applica anche alla inesistenza o nullitā della notificazione dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado quando, trattandosi di sentenza impugnabile solo con ricorso per cassazione, la produzione dei documenti costituisce l'unico mezzo per dimostrare, con il vizio del procedimento, la nullitā della sentenza, atteso che il divieto di produzione di nuovi documenti nel giudizio di legittimitā si tradurrebbe, altrimenti, in un'ingiustificata limitazione del diritto di difesa della parte, garantito dall'art. 24 Cost. Pur se conseguentemente ammissibile, la produzione della documentazione anagrafica — non costituendo il certificato anagrafico prova idonea del diverso luogo di residenza del destinatario della notifica rispetto al luogo ove la notifica č stata effettuata — č peraltro inidonea a dimostrare ex se la nullitā della notificazione dell'atto di citazione.

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