Cassazione civile sentenza n. 2663 del 30 novembre 1950

(1 massima)

(massima n. 1)

Se la pubblica amministrazione, non essendo parte in causa, abbia sollevato la questione di giurisdizione a mezzo di decreto del prefetto, a norma dell'art. 41, secondo comma, e 368, primi tre comma del codice di procedura civile, e in conseguenza le Sezioni Unite della Suprema Corte siano state investite della questione di giurisdizione con ricorso proposto a cura della «parte pił diligente», tale ricorso deve essere dichiarato inammissibile, qualora successivamente l'amministrazione abbia ritenuto opportuno di desistere dal proporre la questione di giurisdizione, ed abbia pertanto revocato il decreto del prefetto; tale inammissibilitą non viene meno anche se la «parte pił diligente» dichiari di fare propria la questione di giurisdizione gią sollevata dalla P.A. con l'opposizione poi revocata.

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