Cassazione civile Sez. II sentenza n. 2310 del 20 marzo 1990

(1 massima)

(massima n. 1)

Poiché la «novità», requisito necessario per l'ammissibilità di una prova in appello, attiene al tipo di mezzo istruttorio dedotto, l'interrogatorio formale, diretto a provocare la confessione dell'altra parte è «nuovo» e perciò ammissibile, rispetto alla prova per testi espletata in primo grado, anche se vertente sulla medesima circostanza.

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