(massima n. 1)
Nel caso in cui la lite sia stata definita in primo grado in base a giuramento suppletorio, il giudice d'appello, pur non potendo disporre nuove prove in contrasto con il giuramento prestato né revocare discrezionalmente l'ordinanza ammissiva di questo — essendo tale facoltà riservata allo stesso giudice che ha emesso l'ordinanza — ha tuttavia il potere-dovere, se sia stato investito della relativa questione, di esaminare se il giuramento sia stato o meno legittimamente deferito e di decidere la causa prescindendo dal giuramento prestato qualora, andando in diverso avviso rispetto al primo giudice, addivenga alla conclusione che già prima del giuramento vi erano sicuri e sufficienti elementi di giudizio acquisiti alla causa o che, comunque, la parte alla quale il giuramento era stato deferito non aveva fornito alcun valido elemento di prova a sostegno del proprio assunto.