Cassazione civile Sez. II sentenza n. 1681 del 2 maggio 1975

(1 massima)

(massima n. 1)

È sufficiente, per escludere la nullità di una disposizione a causa di morte per indeterminatezza del beneficiario (art. 628 c.c.), che questi sia stato indicato, anche se non per nome, con riferimento a univoci dati obiettivi. (Nella specie la Corte ha ritenuto valido un testamento, in cui la testatrice aveva dichiarato di lasciare la sua casa alle figlie nubili, con l'aggiunta, che «però, in caso di stretto bisogno, vi rientri qualunque altro dei figli», ravvisandovi un'istituzione di eredi in favore delle figlie nubili ed un legato di partecipazione alle rendite della casa, condizionato all'evento futuro e incerto dello stato di bisogno, in favore degli altri figli).

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