Cassazione civile Sez. VI-3 ordinanza n. 17612 del 18 luglio 2013

(1 massima)

(massima n. 1)

La previsione di cui all'art. 345, terzo comma, c.p.c., nel testo modificato dall'art. 46, comma 18, della legge 18 giugno 2009, n. 69, che vieta - di regola - la produzione in appello di nuovi documenti, allude non solo a quelli tipici (scritture private, atti pubblici, etc.), che hanno un'efficacia probatoria determinata dalla legge, ma anche a documenti, come le scritture provenienti da un terzo, che possono avere efficacia di prova atipica.

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