Cassazione civile Sez. III sentenza n. 19608 del 27 agosto 2013

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di nuova produzione documentale in appello, la valutazione di non indispensabilitą, che ne provoca la mancata ammissione, deve essere espressamente motivata dal giudice del gravame, quanto alla ritenuta mancanza di attitudine dei nuovi documenti a dissipare lo stato di incertezza sui fatti controversi, cosģ da consentire, in sede di legittimitą, il necessario controllo sulla congruitą e sulla logicitą del percorso motivazionale seguito e sull'esattezza del ragionamento adottato nella decisione impugnata.

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