Cassazione civile Sez. I sentenza n. 12417 del 7 luglio 2004

(1 massima)

(massima n. 1)

Le nuove eccezioni, al pari delle nuove domande, non possono trovare ingresso in appello (art. 345 c.p.c. novellato); se prospettate, la relativa preclusione č rilevabile d'ufficio, anche per la prima volta in sede di legittimitā, in considerazione della natura pubblicistica del divieto, a meno che non si sia formato il giudicato sul punto.

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