Cassazione civile Sez. II sentenza n. 6350 del 16 marzo 2010

(2 massime)

(massima n. 1)

La formula "somma maggiore o minore ritenuta dovuta" o altra equivalente, che accompagna le conclusioni con cui una parte chiede la condanna al pagamento di un certo importo, non può essere considerata, di per sé, come una clausola meramente di stile quando vi sia una ragionevole incertezza sull'ammontare del danno effettivamente da liquidarsi; ove, invece, l'ammontare dell'importo preteso sia risultato, all'esito dell'istruttoria compiuta anche tramite consulenza tecnica d'ufficio, maggiore di quello originariamente chiesto e la parte, nelle conclusioni rassegnate, si sia limitata a richiamare quelle originarie contenenti la menzionata formula, tale principio non può valere, perché l'omessa indicazione del maggiore importo accertato evidenzia la natura meramente di stile della formula utilizzata.

(massima n. 2)

Poiché il giudice è tenuto ad accertare l'avvenuta estinzione del debito, ove sia provata, anche in assenza di una richiesta da parte del debitore, l'eccezione di pagamento non rientra tra quelle non rilevabili d'ufficio e, pertanto, può essere sollevata per la prima volta anche in appello.

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