Cassazione civile Sez. I sentenza n. 7028 del 27 luglio 1994

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel caso in cui venga proposto appello per ottenere una riduzione di quanto dovuto alla controparte per responsabilità di tipo contrattuale e l'appello venga accolto, l'appellato non può mai pretendere, a titolo di risarcimento del danno, per il tempo intercorso tra la sentenza di primo grado e quella di appello, la rivalutazione della somma definitivamente riconosciutagli in misura minore, trattandosi di danno dovuto a fatto proprio (la resistenza in appello) poi rivelatosi ingiusto e non già a colpevole ritardo dell'appellante.

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