Cassazione civile Sez. I sentenza n. 8095 del 14 giugno 2000

(1 massima)

(massima n. 1)

Avuto riguardo ai diversi presupposti e finalitā che contraddistinguono rispettivamente le azioni di risoluzione del contratto per mutuo consenso e per inadempimento, costituisce domanda nuova, inammissibile in appello, la richiesta di risoluzione del contratto per inadempimento (totale o parziale) dell'altra parte, dopo che in primo grado č stata proposta istanza di risoluzione per mutuo consenso.

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