Cassazione civile Sez. III sentenza n. 4591 del 22 febbraio 2008

(1 massima)

(massima n. 1)

La domanda di affermazione della responsabilitą per cosa in custodia (in virtł dell'art. 2051 c.c.) deve essere considerata, dal giudice d'appello, diversa e nuova e, dunque, inammissibile, rispetto a quella che in primo grado aveva avuto ad oggetto la normale responsabilitą per fatto illecito (ai sensi dell'art. 2043 c.c.) solo nel caso in cui essa implichi l'accertamento di fatti in tutto o in parte diversi da quelli allegati e provati nel primo giudizio. Pertanto, allorquando, invece, sin dall'atto introduttivo della causa l'attore abbia riferito il danno all'azione causale svolta direttamente dalla cosa (nella specie, dai ponteggi che avevano consentito l'accesso dei ladri all'immobile della ricorrente danneggiata), l'invocazione della speciale responsabilitą di cui all'art. 2051 c.c. si risolve nella richiesta di una diversa qualificazione giuridica del fatto, consentita al giudice d'appello.

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