Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 13902 del 3 giugno 2013

(2 massime)

(massima n. 1)

In una controversia risarcitoria in cui si discuta circa l'effettiva quantificazione dei pretesi danni, non configura come domanda nuova, inammissibile in appello, la prospettazione di un concorso di colpa del danneggiato, trattandosi soltanto di argomentazione difensiva utile al fine di dimostrare l'eccessività del risarcimento dedotta "ab origine".

(massima n. 2)

La consulenza tecnica di parte costituisce una semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio, sicché la sua produzione, in quanto sottratta al divieto di cui all'art. 345 cod. proc. civ., è ammissibile anche in appello.

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