Cassazione civile Sez. II sentenza n. 1052 del 21 febbraio 1986

(1 massima)

(massima n. 1)

Quando il giudice abbia pronunciato sul merito di una domanda riconvenzionale, proposta nell'udienza di precisazione delle conclusioni in violazione degli artt. 167, 183 e 184 c.p.c., l'attore, che abbia eccepito l'inammissibilitą di tale domanda, rifiutandosi di accettare il contraddittorio su di essa, per evitare che la relativa questione resti definitivamente preclusa, deve nuovamente dedurre tale inammissibilitą con uno specifico motivo di gravame, se soccombente, o riproporre l'eccezione a norma dell'art. 346 c.p.c., se vittorioso, in quanto il detto divieto č posto a esclusiva tutela del suo diritto di difesa (a differenza del divieto di proporre domanda nuova in appello, il quale, essendo di ordine pubblico, č rilevabile anche d'ufficio).

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.