Cassazione civile Sez. I sentenza n. 9579 del 14 agosto 1992

(1 massima)

(massima n. 1)

Il convenuto rimasto contumace in primo grado non si sottrae, ove si costituisca in appello, al divieto di domande nuove, e, quindi, non può in tale sede avanzare domande riconvenzionali, proponibili, ma non proposte nella precedente fase.

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