Cassazione civile Sez. II sentenza n. 4366 del 19 aprile 1995

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di ricorso per cassazione, la necessaria anteriorità del conferimento scritto della procura rispetto alla notificazione dell'atto alla parte intimata, qualora risulti omessa l'indicazione della data del rilascio, può anche essere desunta aliunde, purché da elementi intrinseci all'atto, quali l'intestazione o la relata di notifica ed assolutamente univoci. Tali elementi mancano ed il ricorso è, quindi, inammissibile quando siano generici tanto il richiamo alla procura contenuto nell'intestazione dell'originale e della copia del ricorso quanto la relata dell'ufficiale giudiziario in ordine all'individuazione dei soggetti richiedenti la notifica.

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