Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 6334 del 5 luglio 1994

(1 massima)

(massima n. 1)

In sede di verifica del requisito dell'anterioritą (rispetto alla notifica del ricorso) della procura speciale, necessario, ai sensi dell'art. 365 c.p.c., per l'ammissibilitą (anche) del regolamento di giurisdizione, qualora l'originale del ricorso rechi la firma del difensore munito di procura speciale e l'autenticazione, ad opera del medesimo, della sottoscrizione della parte conferentegli la procura, la mancanza di tale firma ed autenticazione nella copia notificata determina l'inammissibilitą del ricorso ove la copia non contenga elementi (come la trascrizione e l'indicazione della procura ovvero l'attestazione dell'ufficiale giudiziario in ordine alla richiesta di notificazione) idonei a dimostrare la provenienza dell'atto dal difensore munito di mandato speciale, la certezza della cui anterioritą non č ricavabile dalla data del mandato medesimo (risultante dall'originale), atteso che il potere certificante del difensore, ai sensi dell'art. 93, comma 3, c.p.c., riguarda l'autografia della sottoscrizione e non si estende ad altre formalitą e, in particolare, alla data dell'atto.

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