Cassazione civile Sez. III sentenza n. 7011 del 26 luglio 1997

(1 massima)

(massima n. 1)

La mancata trascrizione, nella copia notificata del ricorso incidentale per cassazione, della procura speciale al difensore, scritta in calce o a margine dell'originale e priva di data, determina l'inammissibilitą di detto ricorso, quando nella copia notificata facciano difetto elementi univoci e sicuri idonei ad evidenziare l'anterioritą del conferimento del mandato rispetto alla notificazione dell'atto, a tal fine non essendo sufficiente la semplice menzione nella copia stessa del rilascio della procura, in particolare quando questa non rechi la data di sottoscrizione, né, con riguardo a ricorso incidentale proposto da un Comune, la circostanza che nella relata di notifica dell'ufficiale giudiziario, si attesti, con formula di rito, che essa č effettuata «ad istanza del Sindaco come in epigrafe rappresentato e domiciliato».

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