Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 6749 del 26 luglio 1996

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini dell'ammissibilitą del ricorso per Cassazione, pur essendo necessario che il mandato al difensore sia stato rilasciato in un momento precedente la notifica del ricorso all'intimato, non occorre che la procura debba essere integralmente trascritta nella copia notificata all'altra parte, essendo infatti sufficiente che nella suddetta copia sia data semplice notizia dell'avvenuto conferimento, da parte del ricorrente, del mandato al difensore.

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