Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 471 del 22 gennaio 1996

(1 massima)

(massima n. 1)

Incidendo sulla validitą del rapporto processuale, l'irritualitą della procura speciale conferita per la proposizione del ricorso per cassazione va rilevata d'ufficio (con conseguente declaratoria dell'inammissibilitą del ricorso), indipendentemente dall'eccezione della parte interessata (di cui č irrilevante un eventuale comportamento acquiescente), anche nel caso in cui tale irritualitą dipenda, nel conferimento di procura nelle forme di cui all'art. 83, comma 3, c.p.c. a nome di societą o ente collettivo, dalla impossibilitą di rilevare dagli atti l'identitą della persona fisica conferente, per la mancanza della relativa precisazione nell'intestazione del ricorso, l'illeggibilitą della firma e la mancata produzione ai sensi dell'art. 372 c.p.c. di atti (gią esistenti al momento del conferimento della procura) da cui sia desumibile il riferimento della qualitą di rappresentante della societą o dell'ente collettivo ad una ben individuata persona fisica.

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