Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 276 del 28 aprile 1999

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel ricorso per cassazione proposto da persona giuridica, la mancata indicazione, rispetto alla persona fisica che abbia sottoscritto la procura in calce — pur specificata nella sua identità — della qualifica che le attribuisca la rappresentanza legale della persona giuridica determina — ove tale elemento non sia desumibile neanche da altri atti del processo — la nullità della procura e quindi l'inammissibilità del ricorso.

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