Cassazione civile Sez. I sentenza n. 779 del 25 gennaio 1997

(1 massima)

(massima n. 1)

Nell'ipotesi in cui l'Avvocatura dello Stato si avvalga dei mezzi di telecomunicazione per la trasmissione a distanza degli atti relativi ad affari contenziosi, la sottoscrizione della copia fotoriprodotta da parte di un procuratore dello Stato, anziché di un avvocato (come prescritto dall'art. 7 della legge n. 664 del 1986), costituisce una mera irregolaritą amministrativa (non una nullitą), che non rende inammissibile il ricorso per cassazione.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.