Cassazione civile Sez. I sentenza n. 5249 del 29 maggio 1999

(1 massima)

(massima n. 1)

Qualora, nel giudizio di cassazione, il controricorrente eccepisca la mancata trascrizione della procura a margine della copia notificata del ricorso, egli, per vincere la presunzione di conformitą della copia all'originale, ha l'onere di depositare la copia notificata, in relazione anche al principio per cui, qualora l'originale del ricorso per cassazione rechi la firma del difensore munito di procura speciale e l'autenticazione ad opera del medesimo della sottoscrizione della parte che gli ha conferito la procura, la mancanza degli stessi elementi sulla copia notificata determina l'inammissibilitą del ricorso soltanto se tale copia non contenga elementi idonei a dimostrare la provenienza dell'atto da difensore gią munito di mandato speciale (come la trascrizione o l'indicazione della procura, o l'attestazione dell'ufficiale giudiziario in ordine alla richiesta di notificazione).

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.