Cassazione civile Sez. III sentenza n. 13395 del 29 ottobre 2001

(2 massime)

(massima n. 1)

È nulla la notificazione della citazione per opposizione del terzo all'esecuzione forzata e di quella dell'esecutato per impignorabilità dei beni, eseguita nelle forme previste dall'art. 480 c.p.c., in quanto il testuale riferimento, in esso contenuto, alle «opposizioni al precetto» indica che si tratta di una forma di notificazione speciale che serve a radicare la competenza territoriale limitatamente all'opposizione al precetto. Pertanto, la notifica degli atti sopracitati va effettuata con le forme statuite dall'art. 330 c.p.c.

(massima n. 2)

La mancanza della firma dei difensori e della firma di autenticazione della procura speciale nella copia notificata del ricorso non costituisce causa di immediata inammissibilità dello stesso, perché l'altra parte deve rilevarlo con il controricorso e il ricorrente può dimostrare che l'originale dell'atto recava la sottoscrizione del difensore e l'autentica della firma della parte che aveva conferito la procura prima che l'atto fosse notificato, servendosi di idonei elementi di presunzione.

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