Cassazione civile Sez. II sentenza n. 3646 del 8 agosto 1989

(1 massima)

(massima n. 1)

La rappresentanza in giudizio del condominio spetta inderogabilmente a norma dell'art. 1131 c.c., all'amministratore nominato dall'assemblea dei condomini, nei limiti delle attribuzioni indicate dalla legge (art. 1130 c.c.) o dei maggiori poteri conferitigli dal regolamento o dall'assemblea, restando in facoltą del singolo condomino di intervenire nella lite solo ad adiuvandum come portatore di un interesse proprio, e non come rappresentante del condominio ancorché delegato dall'assemblea condominiale.

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