Cassazione civile Sez. III sentenza n. 104 del 9 gennaio 1997

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai sensi degli artt. 221 e 355 c.p.c., nel giudizio di appello la querela di falso può essere proposta anche all'udienza collegiale e il giudice dell'appello non è tenuto a interpellare la parte, che lo ha prodotto, sulla sua intenzione di avvalersi del documento impugnato, ma deve limitarsi a valutarne la rilevanza ai fini della decisione, sospendendo in caso positivo il giudizio e fissando alle parti un termine perentorio per riassumere la causa di falso davanti al tribunale.

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