Cassazione civile Sez. II sentenza n. 12137 del 1 dicembre 1997

(1 massima)

(massima n. 1)

Qualora nel giudizio principale, in cui siasi svolta in appello la fase rescindente a presentazione di querela incidentale di falso, non si verta in un'ipotesi di litisconsorzio necessario (nella specie: domanda di accertamento del vincolo di responsabilitą solidale fra pił persone), l'omessa o irrituale notificazione dell'atto di riassunzione innanzi al tribunale competente a norma dell'art. 355 c.p.c. per il giudizio rescissorio, siccome eseguita ad una parte contumace presso il procuratore domiciliatario in primo grado, anziché personalmente, (art. 125 disp. att. c.p.c.), č irrilevante e non costituisce violazione del principio del contraddittorio.

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