Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 13897 del 20 ottobre 2000

(1 massima)

(massima n. 1)

Nell'ipotesi di mancato reperimento del fascicolo d'ufficio di primo grado nell'incartamento processuale, il giudice di appello, qualora la parte interessata non abbia provveduto a depositare il fascicolo di parte, secondo quanto richiesto con formale ordinanza, e, anzi, non sia comparsa all'udienza di discussione non è tenuto a disporre le opportune ricerche a carico dell'ufficio ma può, valutando discrezionalmente - e, quindi, in modo non censurabile in sede di legittimità - in senso sfavorevole l'inerzia della parte, respingerne la domanda in quanto priva della pur necessaria documentazione.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.