Cassazione civile Sez. III sentenza n. 12223 del 17 luglio 2012

(1 massima)

(massima n. 1)

Le carenze organizzative dell'ufficio giudiziario, cosģ come gli errori dei funzionari ad esso addetti, non possono mai comportare alcuna conseguenza pregiudizievole per le parti del processo. Deve, pertanto, qualificarsi come abnorme - e dunque nulla ed impugnabile per tale motivo - la sentenza con la quale il giudice d'appello, rilevata la mancanza del fascicolo d'ufficio di primo grado (il che dimostra una non adeguata custodia da parte dell'ufficio stesso) e la nullitą della comunicazione ad una delle parti dell'ordinanza di rimessione della causa sul ruolo e di rinnovo dell'istruttoria, abbia dichiarato inammissibile il gravame.

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