Cassazione civile Sez. I sentenza n. 11783 del 21 maggio 2007

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini dell'osservanza del termine di costituzione in appello da parte dell'appellante, per Ģgiorno della notificazioneģ ai sensi degli artt. 165 e 347 c.p.c., s'intende quello in cui si realizza non l'effetto, anticipato e provvisorio, a vantaggio del notificante, ma il perfezionamento del procedimento notificatorio nei confronti del destinatario, procedimento che resta ancorato al momento in cui l'atto č ricevuto dal destinatario medesimo o perviene nella sua sfera di conoscibilitā.

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