Cassazione civile Sez. I sentenza n. 17666 del 29 luglio 2009

(1 massima)

(massima n. 1)

La costituzione in giudizio dell'appellante mediante deposito in cancelleria della nota d'iscrizione a ruolo e del proprio fascicolo, contenente, tuttavia, la copia, anzichč l'originale, dell'atto d'impugnazione notificato alla controparte, costituisce mera irregolaritą rispetto alla modalitą stabilita dalla legge, non arrecando nessuna lesione sostanziale ai diritti della parte convenuta; pertanto, č da escludere che detta irregolaritą possa comportare l'improcedibilitą del gravame, non essendo riconducibile ad alcuna delle ipotesi di mancata tempestiva costituzione dell'appellante, previste tassativamente, quali cause d'improcedibilitą, dall'art. 348 c.p.c., nel testo novellato dalla legge n. 353 del 1990.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.