Cassazione civile Sez. II sentenza n. 4251 del 22 febbraio 2010

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di regolamento delle spese giudiziali, allorquando il giudice di appello dichiari inammissibile un intervento dinanzi a sé per ragioni meramente processuali (nella specie, per difetto dei presupposti di cui all'art. 344 c.p.c. e per carenza di interesse ad agire), la compensazione delle spese può essere giustificata esclusivamente in riferimento al tipo di statuizione adottata e non anche alle posizioni di carattere sostanziale che con l'atto di intervento inammissibile l'interventore ha inteso sostenere.

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