Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 1427 del 5 febbraio 1993

(1 massima)

(massima n. 1)

La proroga del termine annuale di impugnazione disposta dall'art. 328, terzo comma c.p.c. opera con esclusivo riguardo agli ivi espressamente richiamati casi di morte o perdita di capacitā delle parti (o del loro rappresentante legale) e non č suscettibile di estensione ai diversi casi, contemplati dall'art. 301 c.p.c., della morte o impedimento del procuratore delle parti.

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