Cassazione civile Sez. I sentenza n. 25583 del 22 ottobre 2008

(1 massima)

(massima n. 1)

Quando si verifica la morte della parte o altro evento interruttivo dopo la notificazione della sentenza, il termine breve per impugnare č interrotto e il nuovo termine comincia a decorrere dal giorno in cui č rinnovata la notificazione della sentenza agli eredi ; in mancanza di tale rinnovazione, l'impugnazione deve essere proposta nel termine di un anno previsto dall'art. 327 c.p.c., decorrente dalla pubblicazione della sentenza, e non dall'evento interruttivo, salva una proroga di sei mesi dal giorno dell'evento, nell'ipotesi in cui quest'ultimo sia intervenuto dopo sei mesi dalla pubblicazione della sentenza.

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