Cassazione civile Sez. II sentenza n. 5744 del 10 marzo 2011

(1 massima)

(massima n. 1)

L'interventore adesivo in primo grado non ha autonoma facoltą di proporre appello nell'ipotesi in cui la parte adiuvata non si sia avvalsa del diritto a proporre impugnazione o abbia fatto acquiescenza alla decisione ad essa sfavorevole, salvo che l'impugnazione sia limitata alle questioni specificamente attinenti la qualificazione dell'intervento. (Nella specie, nel giudizio volto ad ottenere la simulazione di una compravendita immobiliare, il conduttore, intervenuto "ad adiuvandum" in primo grado aveva proposto appello nonostante la contumacia degli acquirenti, rimasti soccombenti).

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