Cassazione civile Sez. III sentenza n. 9298 del 8 giugno 2012

(1 massima)

(massima n. 1)

Il principio secondo cui l'interventore "ad adiuvandum", ex art. 105 c.p.c., č privo di un'autonoma legittimazione ad impugnare in assenza di impugnazione della parte principale, non trova applicazione quando l'intervento in questione sia stato compiuto dal successore a titolo particolare nel diritto controverso (nella specie, cessionario di ramo d'azienda): questi, infatti, č sempre legittimato ad impugnare la sentenza sfavorevole al suo dante causa ai sensi dell'art. 111 c.p.c., senza che occorra che il medesimo successore a titolo particolare proponga autonoma pretesa nei confronti dell'altra parte.

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