Cassazione civile Sez. III sentenza n. 4581 del 22 aprile 1995

(1 massima)

(massima n. 1)

La garanzia del doppio grado di giudizio č rispettata ogni qualvolta il giudice di primo grado sia stato posto nella condizione di esaminare la domanda in tutta la sua estensione, anche se il medesimo giudice, risolvendo una questione pregiudiziale, non sia entrato nel merito della controversia e non abbia esaminato gli altri punti della causa, ed il giudice di secondo grado abbia statuito nel merito superando la questione pregiudiziale. Pertanto, qualora il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo abbia dichiarato l'inammissibilitą dell'opposizione correttamente, il giudice di appello, che ritenga insussistente tale inammissibilitą, procede all'esame delle questioni di competenza e di merito, senza necessitą di rimettere la controversia al primo giudice.

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