Cassazione civile Sez. III sentenza n. 5225 del 10 marzo 2006

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel procedimento davanti al giudice di pace, la decisione della causa che non sia stata preceduta dalla precisazione delle conclusioni definitive, istruttorie e di merito, né dal semplice invito a provvedervi rivolto dal giudice alle parti, comporta la nullitą della sentenza per violazione del diritto di difesa; tale nullitą, peraltro, non rientrando tra quelle tassativamente previste dall'art. 354 c.p.c. che impongono la rimessione della causa al giudice di primo grado, comporta che, in caso di omessa pronuncia del giudice di appello sulla relativa questione, ritualmente sollevata con l'atto d'impugnazione, la causa debba essere rimessa al giudice di secondo grado, il quale deve decidere nel merito previa rinnovazione degli atti nulli, cioč ammettendo le parti a svolgere tutte quelle attivitą che, in conseguenza della nullitą, sono state loro precluse.

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