Cassazione civile Sez. II sentenza n. 9754 del 23 aprile 2010

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel procedimento dinanzi al giudice di pace - ove non č configurabile una distinzione tra prima udienza di comparizione ed udienza di trattazione - il regime di preclusioni dettato dall'art. 38 c.p.c., in tema di rilievo d'ufficio o di eccezione dell'incompetenza, č collegato all'effettiva trattazione della causa ed al mancato esercizio da parte del giudice della facoltā, prevista dall'art. 320, quarto comma, c.p.c., di fissare una nuova udienza per ulteriori produzioni e richieste di prova. Tuttavia, nel caso in cui nella prima udienza venga dichiarata la contumacia del convenuto ed ammessa la prova richiesta dall'attore, con rinvio della causa ad altra udienza per la sua assunzione, deve reputarsi che la fase di trattazione sia ormai esaurita, con la conseguenza che, tanto al giudice, che al convenuto tardivamente costituitosi, il quale, contestualmente alla revoca della declaratoria di contumacia, non ottenga anche la rimessione in termini, č precluso di rilevare od eccepire successivamente l'incompetenza, sia per materia, che per valore, del giudice adito.

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